Nuove disposizioni obbligatorie per l’etichettatura dei prodotti IG-Nota esplicativa

Il  Masaf ha fornito gli attesi chiarimenti sulle norme obbligatorie relative all’etichettatura dei prodotti DOP e IGP. Il documento ministeriale accoglie diverse osservazioni presentate da Cia durante la fase di consultazione sullo schema di Decreto legislativo di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143.

Come noto, il Regolamento ha introdotto importanti novità per la tutela delle Indicazioni Geografiche. In

particolare, l’articolo 37 (modificato dal Reg. UE 2026/471) stabilisce l’obbligo di indicare il nome del

produttore o dell’operatore nel medesimo campo visivo dell’indicazione geografica.

Per facilitare la corretta applicazione della norma, la circolare specifica che per campo visivo si intendono

tutte le superfici dell’imballaggio leggibili da un unico angolo visuale, senza dover ruotare il prodotto. Di

conseguenza, il nome del prodotto e quello del produttore devono essere visibili contemporaneamente

almeno una volta. Tale requisito si ritiene soddisfatto anche qualora le due informazioni compaiano

esclusivamente sul retro-etichetta, purché leggibili insieme.

Ai fini dell’adempimento, il testo ministeriale precisa le figure coinvolte:

– Il Produttore è la persona fisica o giuridica iscritta al sistema di controllo della DOP o IGP. In caso di

pluralità di soggetti, è sufficiente indicarne uno (anche il responsabile della fase che conferisce le

caratteristiche essenziali al prodotto).

– L’Operatore è il responsabile della fase di produzione o della trasformazione sostanziale, ossia

dell’operazione che modifica irreversibilmente lo stato del prodotto.

Si precisa inoltre che l’utilizzo di un marchio commerciale o di un logo non assolve l’obbligo, a meno che il

nome commerciale non coincida esattamente con la ragione sociale ufficiale dell’azienda.

Il documento menziona infine l’applicazione per alcuni casi specifici ed esplicativi:

– Per i prodotti invecchiati o stagionati (es. formaggi), lo stagionatore può figurare come produttore in

etichetta, se tale fase è prevista dal disciplinare.

– L’obbligo si estende ai prodotti venduti sfusi o al banco (es. carni o formaggi); in queste casistiche,

l’informazione può essere fornita tramite appositi avvisi esposti in prossimità del prodotto.

– Ai fini di questa disposizione, non è richiesta l’indicazione dell’indirizzo dello stabilimento produttivo.

Per garantire una transizione ordinata e limitare gli oneri a carico delle imprese, sono state confermate

tempistiche adeguate:

– i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 possono essere commercializzati fino a esaurimento

delle scorte, anche se non rispettano la regola del campo visivo.

– Lo smaltimento delle etichette già stampate potrà continuare per i prodotti circolanti sul territorio

nazionale, infatti, è consentito l’utilizzo delle etichette stampate prima del 14 maggio 2026 per un

ulteriore periodo di 3 mesi, ovvero fino al 14 agosto 2026.

Primo Maggio Massa Lombarda

Cia Romagna come ogni anno partecipa alla Festa dei Lavoratori a Massa Lombarda il Primo Maggio 2026. Il presidente dell’Anp Romagna, Pierino Liverani, interverrà, alle 10.30, in Piazza Matteotti. Alle 14.45 partirà l’immancabile pedalata, che vede fra gli organizzatori anche Cia Romagna. 

CHIARIMENTI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I PRODOTTI  SOGGETTI A CUN 

Lo scorso venerdì 17 aprile si è svolta la videoconferenza nel corso della quale sono stati forniti  opportuni chiarimenti sulle questioni da molti soci sollevate. 

Si ritiene, pertanto, utile condividere i chiarimenti resi dal MASAF e dall’Agenzia delle entrate nel  corso dell’incontro, in attesa che, come riferitoci, lo stesso Ministero pubblichi apposite FAQ o  specifici documenti.  

1. Inquadramento normativo e finalità  

Ratio della norma: L’obbligo di inserire il codice CUN ha una finalità esclusivamente statistica,  volta a garantire maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali. In tale contesto, lo  strumento della fattura elettronica è stato individuato come mezzo per la raccolta rapida dei dati  che verranno successivamente trasmessi a BMTI per l’elaborazione di report. 

Assenza di sanzioni: Stante quanto sopra riportato il codice CUN non è un dato obbligatorio ai  fini fiscali secondo il DPR 633/72 o la direttiva IVA e, di conseguenza, eventuali difformità  nell’utilizzo di questo codice non comportano l’applicazione di sanzioni da parte  dell’Agenzia delle entrate. Allo stesso modo non è obbligatorio adottare le soluzioni previste  dalla disciplina IVA nel caso di errori ed omissioni legate all’utilizzo del codice CUN per  correggere o annullare le relative fatture (es. Note di variazione previste dall’art. 26 IVA).  

Tempistiche: L’obbligo di indicazione del codice CUN è in vigore dal 18 marzo.Tuttavia,  nella fase di sperimentabilità è concesso un periodo di tolleranza, seppur di poche settimane, per  permettere alle aziende e alle software house di aggiornare i propri sistemi gestionali.  

2. Ambito di applicazione  

Corrispondenza esatta: Il codice CUN va inserito solo ed esclusivamente se il prodotto  corrisponde in modo pedissequo alla descrizione presente nei listini CUN. In assenza di tale  corrispondenza (ad esempio nel caso di uova biologiche, non espressamente previste nei  listini), l’obbligo non sussiste.  

Casi di esclusione: Sono esclusi i prodotti che hanno subito trasformazioni (es. carne  macellata e tagliata per il dettaglio), i prodotti congelati e quelli confezionati, in quanto i costi di  lavorazione falserebbero il prezzo originario rilevato dalla CUN.  

Sono escluse anche le vendite “B2C”, ovvero quelle rivolte a soggetti privati.  

Casi di inclusione: L’obbligo di indicazione del codice CUN sussiste per i passaggi interni (es.  da azienda agricola ad agriturismo) o i conferimenti a cooperative, purché vi sia l’emissione di  una fattura con l’indicazione di prezzo e quantità.

3. Modalità operative di fatturazione  

Fatture miste: Le fatture possono essere miste (quindi ricomprendere sia prodotti CUN sia  prodotti non CUN, su righe separate). Nel caso in cui si debba emettere una fattura mista,  l’operatore dovrà semplicemente suddividere i prodotti su righe distinte e inserire il codice  identificativo CUN esclusivamente sulla riga corrispondente al prodotto quotato, tralasciando  il codice per le righe relative ai prodotti non quotati.  

Gestione di Premi e Sconti: Se lo sconto o la maggiorazione (premio) riguarda specificamente  il bene oggetto di contrattazione, questo deve essere inserito all’interno della singola linea di  prodotto o comunque associato ad essa. In questo modo, l’importo incide direttamente  sull’imponibile e sull’IVA di quel prodotto quotato. Se invece si tratta di uno sconto generico  applicato sul totale del pagamento, questo va inserito nella parte finale della fattura. Questa  modalità non modifica l’imponibile della singola linea di prodotto, rappresentando  semplicemente uno “sconto a pagare” sul conto finale.  

Fatture di Acconto e Saldo: La pratica commerciale prevede spesso l’emissione di una prima  fattura in acconto (ad esempio a fine anno) che copre solo una percentuale del valore totale (es.  40%, 50% o 60%), seguita mesi dopo da una fattura a saldo. Il timore degli operatori è che,  inserendo il codice CUN nella fattura di acconto, il sistema registri un prezzo unitario  nettamente inferiore al reale valore di mercato, falsando così al ribasso le statistiche lette dai  commissari.  

Trattandosi di una criticità rilevante e oggettiva il Ministero e BMTI hanno concordato sulla  necessità di approfondire tale aspetto e fornire indicazioni successivamente.  

4. Regole tecniche per specifici prodotti  

Suinetti e Magroni (Tolleranza di peso): Poiché il listino CUN dei suinetti indica pesi specifici  (es. 7 kg, 15 kg, 25 kg), BMTI propone di applicare una tolleranza di ± 2 kg. Ad esempio, il codice  per i 15 kg dovrà essere usato per suinetti dai 13 ai 17 kg. Questo per evitare di creare decine di  codici diversi ed evitare la dispersione dei dati.  

Suini da macello e Suinetti di pari peso: Qualora ci si trovi a dover fatturare un suino con un peso presente in entrambi i listini (ad esempio, un capo da 100 kg), la corretta distinzione si  effettua in base alla destinazione d’uso del prodotto. Nello specifico, se l’animale è destinato alla  macellazione, rientrerà nella classificazione della CUN “Suini da macello”; se, viceversa, è  destinato al ristallo o all’ingrasso, rientrerà in quella dei “Suinetti”. Infine, per le partite di suini da  macello che presentano un range di peso, il codice CUN di riferimento da inserire dovrà essere  individuato calcolando il peso medio aritmetico dell’intera partita venduta.  

Grano Duro: Verranno previsti 16 codici, che incrociano le 4 aree geografiche (Nord, Centro,  Sud, Isole) con le 4 caratteristiche qualitative.  

Le declaratorie del listino CUN per il grano duro fanno esplicito riferimento a “prezzi espressi in  euro/tonnellata con modalità franco partenza centro di stoccaggio“. Di conseguenza,  il codice CUN dovrà essere inserito esclusivamente in quelle fatture che rispettano questa precisa modalità logistica. Qualora siano previste modalità di consegna differenti (che  implicano ad esempio costi di trasporto aggiuntivi in grado di impattare in modo rilevante sul  prezzo finale), il prodotto transato non coincide più con quello del listino CUN e il codice non deve  essere indicato  

Uova: La questione (compresa la differenza di fatturazione a peso o a pezzo) è attualmente in  fase di revisione da parte della Commissione stessa per trovare una soluzione semplificata.  

Non ci sono quindi ancora risposte definitive per tutte le casistiche del settore e le specifiche  verranno comunicate in un secondo momento.  

Le regole CUN fanno riferimento alle uova “in natura”, che per definizione non sono  confezionate; bisogna attenersi strettamente a questa classificazione e allo scopo della  commissione per decidere se inserire il codice o meno. 

Al di là del fatto che non siano previste sanzioni né obblighi di rettifica, l’aspetto derimente è  legato alla opportunità offerta da questa misura di monitorare costantemente i prezzi di  vendita di alcuni prodotti agricoli, nell’interesse particolare dei produttori agricoli; per questo è  opportuno operare con la massima diligenza, al fine di garantire la correttezza e l’attendibilità dei  dati trasmessi, nell’interesse dell’intero comparto agricolo coinvolto.  

Si raccomanda dunque di procedere all’inserimento dei codici CUN nelle fatture attenendosi alle  presenti indicazioni operative, in attesa della pubblicazione dei chiarimenti ufficiali da parte del  MASAF e di eventuali ulteriori indicazioni. 

Gli uffici fiscali restano a vostra disposizione per chiarimenti.

Frutteti resilienti, bando annualità 2026

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è il 30 giugno 2026 alle ore 13:00.

Con la Delibera n. 480/2026 viene approvato il bando Co-PSR 2023-2027 Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Frutteti resilienti” annualità 2026.

Le risorse totali assegnate al bando ammontano 20.000.000 €.

Ogni impresa dovrà presentare un Piano degli investimenti (PI) che preveda esclusivamente interventi riferiti alla costituzione di nuovi impianti frutticoli e olivicoli, obbligatoriamente corredati da almeno due sistemi di protezione attiva tra quelli elencati nel bando.

I beneficiari sono le imprese agricole che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti dalle “Disposizioni comuni”, inclusa la condizione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore diretto. Sono ammesse anche le proprietà collettive (solo per investimenti realizzati per la gestione diretta dei terreni condotti). Sono invece escluse le imprese con Piano di Sviluppo dell’Azienda Agricola (PSA)/ Piano investimenti (PI) già attivi sui tipi di intervento 6.1.01/4.1.02 o SRE01/SRD01.

L’aliquota di sostegno è pari al 60% del costo ammissibile dell’investimento. Il limite massimo di spesa è di 1.500.000 €, mentre il limito minimo è così definito:

  • 10.000 € (zone svantaggiate)
  • 20.000 € (altre zone)

In sintesi, le spese ammissibili sono le sottostanti:

  • Realizzazione di nuovi impianti frutticoli e olivicoli unicamente con materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale, con deroghe nel caso di:
    • Per drupacee e pomacee è consentito anche l’uso di materiale certificato UE o CAC, se incluso nell’apposito elenco.
    • Per altre specie, l’uso di materiale certificato UE o CAC è ammesso solo in caso di indisponibilità del materiale nazionale, da dimostrare con dichiarazioni di tre vivaisti.
    • Non sono ammissibili:
      • materiale CAC non rientrante nelle deroghe previste
      • piante assemblate in azienda
      • materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda
  • Acquisto e messa in opera di almeno due sistemi di difesa attiva a scelta tra quelli sottoindicati
    • Difesa dalla siccità:
      • Impianti irrigui
      • Invasi aziendali ad uso irriguo (con obbligo di installazione di misuratori dei volumi in entrata e uscita)
    • Impianti antigrandine
    • Sistemi di prevenzione dai danni provocati al potenziale produttivo da gelate primaverili:
      • ventilatori o bruciatori antibrina (nel rispetto delle normative ambientali e acustiche)
      • impianti irrigui con funzione antibrina (aspersione soprachioma fissi o ad aspersione sottochioma, con micro-irrigatori dinamici – micro-sprinkler)
    • Impianti con abbinamenti o reti multifunzioni (reti antinsetto, reti antipioggia)
  • Spese tecniche (onorari di professionisti e consulenti), ammissibili purché:
    • direttamente collegate agli investimenti
    • contenute entro i limiti previsti dal prezzario regionale

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 30 giugno 2026 alle ore 13:00.

Per il Bando e maggiori dettagli consulta il sito della Regione Emilia-Romagna a questo link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/opportunita/bandi/2026/srd01-investimenti-produttivi-agricoli-competitivita-aziende-agricole-frutteti-resilienti

NUOVO OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL “CODICE CUN” NELLE FATTURE  ELETTRONICHE 

Si informa che, a seguito della pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del  18 marzo 2026 (Prot. n. 93628/2026) , sono state definite le modalità tecniche per l’integrazione  delle fatture elettroniche relative ai prodotti agricoli soggetti alle Commissioni Uniche Nazionali  (CUN). 

1. Ambito di applicazione 

L’obbligo riguarda le cessioni di prodotti per i quali è attiva una CUN (istituite per garantire  trasparenza e prezzi certi nelle filiere agroalimentari). Attualmente, i comparti interessati  includono uova, suini (vivi e carni) e conigli e dal 30.03.2026 anche il grano duro. 

2. Come compilare la fattura elettronica 

Per ogni riga di prodotto soggetta a CUN, è necessario compilare il blocco XML  <AltriDatiGestionali> (sezione 2.2.1.16 del tracciato ordinario) come segue: 

• Campo <TipoDato> (2.2.1.16.1): inserire la dicitura fissa “CUN”. 

• Campo <RiferimentoTesto> (2.2.1.16.2): inserire il codice identificativo del prodotto (Codice CUN) prelevato dall’elenco ufficiale pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura  (MASAF). 

3. Finalità e monitoraggio dei dati 

I dati indicati (codice CUN, unità di misura, quantità e prezzo totale) verranno trasmessi  settimanalmente dall’Agenzia delle Entrate, in forma anonima e aggregata, alla segreteria tecnica  delle CUN tramite la piattaforma B.M.T.I. S.c.p.A.. Tale flusso è finalizzato alla redazione di report  informativi sulla trasparenza dei mercati. 

4. Decorrenza e Sanzioni 

L’obbligo è da ritenersi immediato. La mancata o errata indicazione del codice CUN, dal  momento che l’indicazione arriva da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’errata documentazione delle operazioni: 

• Sanzione base: 250 euro (Art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997). 

• Ravvedimento operoso: è possibile regolarizzare l’errore entro 90 giorni tramite nota di  credito e riemissione della fattura corretta, versando una sanzione ridotta (circa 27,78  euro). 

A seguito dei numerosi quesiti emersi da parte degli operatori la nostra Organizzazione ha chiesto ed ottenuto un incontro alla quale parteciperanno rappresentanti dell’Ade e della segreteria CUN  di BMTI, nonché i rappresentanti nazionali delle diverse OO.PP. interessate al provvedimento  dell’Ade in merito ai codici CUN per segnalare e cercare soluzioni alle criticità emerse.

Pubblicati i bandi “Pagamenti compensativi per le zone montane” e “Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”

Scadenza domande 15/05/2026

Di seguito si ricordano i requisiti di accesso all’intervento SRB 2026:

  1. condurre terreni dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

2. essere agricoltore in attività;

3. condurre terreni agricoli ricadenti in zone designate ai sensi dell’art. 32, del Reg. (UE) 1305/2013:

SRB01: zone montane

SRB02: zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane)

4. le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027 e dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, smi, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di attività agricola e di attività minima;

5. la richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima (SRB01 minimo 2ha, SRB02 minimo 4ha)

Per le aziende che presentano due domande riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), le domande SRB sono comunque accoglibili se la superficie complessivamente richiesta a indennità è pari o superiore a 3 ha.

I “pascoli con tara” sono eleggibili solo nelle aziende che allevano bestiame bovino o ovicaprino o equino. Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera/anno aziendale minimo a 0,2. Con riguardo alle superfici occupate da castagni, le indennità sono riconoscibili solo per i castagneti in attualità di coltura.

Modulazione del premio:

superficie eleggibile a indennità inferiore o uguale a 20 ha: erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;

– superficie eleggibile a indennità superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha: il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;

– superficie eleggibile a indennità superiore a 30 ha e inferiore o uguale a 50 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;

– superficie eleggibile a indennità superiore a 50 ha e inferiore o uguale a 60 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20%, per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30% e per quella eccedente i 50 ha è ridotto del 50%.

Il sostegno non è erogato per superfici eleggibili a indennità eccedenti i 60 ha.

Scadenza 15/05/2026

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/notizie/2026/aree-montane-svantaggi-naturali-approvati-due-bandi-quasi-50-milioni-euro

Fondo per la sovranità alimentare-Zootecnia: domande dal 27 marzo al 30 aprile 2026

Si comunicano alcune informazioni per l’accesso al fondo per la sovranità alimentare zootecnia 2025.

Le aziende ammissibili sono solo quelle con allevamenti bovini da carne o miste con:

1)  tipologia produttiva “linea vacca-vitello” di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi nati, allevati in Italia e presenti in stalla entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto

2)  carni di bovini nati e allevati secondo i Disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) o IGP e presenti in allevamento di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi alla data del 31 dicembre 2025, aggiornati in BDN entro la decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto (da bando si intende il 27/03/2026).

Per aderire al bando occorre dimostrare di avere stipulato un contratto triennale di filiera:

a) direttamente tra imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione

b) Tra cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione. In questo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di conferimento dei capi sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A).
L’impegno di conferimento dei capi – sottoscritto dall’imprenditore agricolo con la cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta – diventa l’elemento di controllo e di collegamento tra il consorzio/cooperativa nel/i contratto/i di filiera con il/i soggetto/i della trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

Bando Ismea, ammodernamento trattori agricoli

Il 26 marzo 2026 ISMEA ha pubblicato un bando volto all’ammodernamento dei trattori agricoli.

Il Bando prevede un contributo a fondo perduto in regime DE-MINIMIS per le imprese agricole ed agromeccaniche (soggetti richiedenti) che richiedano l’ammodernamento del mezzo ad officine specializzate (soggetti proponenti). Il contributo massimo erogabile per impresa è di 2.000,00 euro o l’80% della spesa ammissibile. Gli interventi ammessi sono:

1. sistema agevolatore del riposizionamento in configurazione di sicurezza della struttura ROPS a due montanti abbattibile;

2. avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui la cintura non sia allacciata;

3. avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui l’operatore lasci il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento;

4. telecamera con sistema di avviso acustico o visivo, che avverta l’operatore in caso di presenza di ostacoli/persone nella zona di lavoro, in particolare in quella posteriore;

5. indicatore di pendenza (inclinometro) per ridurre il rischio di capovolgimento, eventualmente dotato di sistema di rilevamento e avviso in caso di avvenuto capovolgimento.

La presentazione della domanda di contributo dovrà essere fatta dall’impresa agricola o agromeccanica tramite l’officina specializzata che dovrà preventivamente accreditarsi presso il portale ISMEA. Occorrerà presentare una domanda di pre convalida dal 15/04/2026 al 15/05/2026, requisito fondamentale per presentare la domanda di contributo che potrà essere effettuata dal 19/05/2026 al 29/05/2026 con la modalità CLICK DAY.

La domanda dovrà essere corredata di documenti riguardanti l’azienda agricola, il mezzo, il preventivo di spesa ma soprattutto delle centrali rischi.

Se la domanda sarà corretta ed accettata a contributo, l’impresa agricola e l’officina riceveranno una PEC di ammissione al contributo ed entro 180 giorni dovrà rendicontare il lavoro fatto, tramite fattura quietanzata, bonifico ed attestazione permanenza requisiti; il contributo verrà direttamente erogato nel Conto corrente dell’officina. Link del bando https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13567

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

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