CHIARIMENTI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I PRODOTTI  SOGGETTI A CUN 

Lo scorso venerdì 17 aprile si è svolta la videoconferenza nel corso della quale sono stati forniti  opportuni chiarimenti sulle questioni da molti soci sollevate. 

Si ritiene, pertanto, utile condividere i chiarimenti resi dal MASAF e dall’Agenzia delle entrate nel  corso dell’incontro, in attesa che, come riferitoci, lo stesso Ministero pubblichi apposite FAQ o  specifici documenti.  

1. Inquadramento normativo e finalità  

Ratio della norma: L’obbligo di inserire il codice CUN ha una finalità esclusivamente statistica,  volta a garantire maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali. In tale contesto, lo  strumento della fattura elettronica è stato individuato come mezzo per la raccolta rapida dei dati  che verranno successivamente trasmessi a BMTI per l’elaborazione di report. 

Assenza di sanzioni: Stante quanto sopra riportato il codice CUN non è un dato obbligatorio ai  fini fiscali secondo il DPR 633/72 o la direttiva IVA e, di conseguenza, eventuali difformità  nell’utilizzo di questo codice non comportano l’applicazione di sanzioni da parte  dell’Agenzia delle entrate. Allo stesso modo non è obbligatorio adottare le soluzioni previste  dalla disciplina IVA nel caso di errori ed omissioni legate all’utilizzo del codice CUN per  correggere o annullare le relative fatture (es. Note di variazione previste dall’art. 26 IVA).  

Tempistiche: L’obbligo di indicazione del codice CUN è in vigore dal 18 marzo.Tuttavia,  nella fase di sperimentabilità è concesso un periodo di tolleranza, seppur di poche settimane, per  permettere alle aziende e alle software house di aggiornare i propri sistemi gestionali.  

2. Ambito di applicazione  

Corrispondenza esatta: Il codice CUN va inserito solo ed esclusivamente se il prodotto  corrisponde in modo pedissequo alla descrizione presente nei listini CUN. In assenza di tale  corrispondenza (ad esempio nel caso di uova biologiche, non espressamente previste nei  listini), l’obbligo non sussiste.  

Casi di esclusione: Sono esclusi i prodotti che hanno subito trasformazioni (es. carne  macellata e tagliata per il dettaglio), i prodotti congelati e quelli confezionati, in quanto i costi di  lavorazione falserebbero il prezzo originario rilevato dalla CUN.  

Sono escluse anche le vendite “B2C”, ovvero quelle rivolte a soggetti privati.  

Casi di inclusione: L’obbligo di indicazione del codice CUN sussiste per i passaggi interni (es.  da azienda agricola ad agriturismo) o i conferimenti a cooperative, purché vi sia l’emissione di  una fattura con l’indicazione di prezzo e quantità.

3. Modalità operative di fatturazione  

Fatture miste: Le fatture possono essere miste (quindi ricomprendere sia prodotti CUN sia  prodotti non CUN, su righe separate). Nel caso in cui si debba emettere una fattura mista,  l’operatore dovrà semplicemente suddividere i prodotti su righe distinte e inserire il codice  identificativo CUN esclusivamente sulla riga corrispondente al prodotto quotato, tralasciando  il codice per le righe relative ai prodotti non quotati.  

Gestione di Premi e Sconti: Se lo sconto o la maggiorazione (premio) riguarda specificamente  il bene oggetto di contrattazione, questo deve essere inserito all’interno della singola linea di  prodotto o comunque associato ad essa. In questo modo, l’importo incide direttamente  sull’imponibile e sull’IVA di quel prodotto quotato. Se invece si tratta di uno sconto generico  applicato sul totale del pagamento, questo va inserito nella parte finale della fattura. Questa  modalità non modifica l’imponibile della singola linea di prodotto, rappresentando  semplicemente uno “sconto a pagare” sul conto finale.  

Fatture di Acconto e Saldo: La pratica commerciale prevede spesso l’emissione di una prima  fattura in acconto (ad esempio a fine anno) che copre solo una percentuale del valore totale (es.  40%, 50% o 60%), seguita mesi dopo da una fattura a saldo. Il timore degli operatori è che,  inserendo il codice CUN nella fattura di acconto, il sistema registri un prezzo unitario  nettamente inferiore al reale valore di mercato, falsando così al ribasso le statistiche lette dai  commissari.  

Trattandosi di una criticità rilevante e oggettiva il Ministero e BMTI hanno concordato sulla  necessità di approfondire tale aspetto e fornire indicazioni successivamente.  

4. Regole tecniche per specifici prodotti  

Suinetti e Magroni (Tolleranza di peso): Poiché il listino CUN dei suinetti indica pesi specifici  (es. 7 kg, 15 kg, 25 kg), BMTI propone di applicare una tolleranza di ± 2 kg. Ad esempio, il codice  per i 15 kg dovrà essere usato per suinetti dai 13 ai 17 kg. Questo per evitare di creare decine di  codici diversi ed evitare la dispersione dei dati.  

Suini da macello e Suinetti di pari peso: Qualora ci si trovi a dover fatturare un suino con un peso presente in entrambi i listini (ad esempio, un capo da 100 kg), la corretta distinzione si  effettua in base alla destinazione d’uso del prodotto. Nello specifico, se l’animale è destinato alla  macellazione, rientrerà nella classificazione della CUN “Suini da macello”; se, viceversa, è  destinato al ristallo o all’ingrasso, rientrerà in quella dei “Suinetti”. Infine, per le partite di suini da  macello che presentano un range di peso, il codice CUN di riferimento da inserire dovrà essere  individuato calcolando il peso medio aritmetico dell’intera partita venduta.  

Grano Duro: Verranno previsti 16 codici, che incrociano le 4 aree geografiche (Nord, Centro,  Sud, Isole) con le 4 caratteristiche qualitative.  

Le declaratorie del listino CUN per il grano duro fanno esplicito riferimento a “prezzi espressi in  euro/tonnellata con modalità franco partenza centro di stoccaggio“. Di conseguenza,  il codice CUN dovrà essere inserito esclusivamente in quelle fatture che rispettano questa precisa modalità logistica. Qualora siano previste modalità di consegna differenti (che  implicano ad esempio costi di trasporto aggiuntivi in grado di impattare in modo rilevante sul  prezzo finale), il prodotto transato non coincide più con quello del listino CUN e il codice non deve  essere indicato  

Uova: La questione (compresa la differenza di fatturazione a peso o a pezzo) è attualmente in  fase di revisione da parte della Commissione stessa per trovare una soluzione semplificata.  

Non ci sono quindi ancora risposte definitive per tutte le casistiche del settore e le specifiche  verranno comunicate in un secondo momento.  

Le regole CUN fanno riferimento alle uova “in natura”, che per definizione non sono  confezionate; bisogna attenersi strettamente a questa classificazione e allo scopo della  commissione per decidere se inserire il codice o meno. 

Al di là del fatto che non siano previste sanzioni né obblighi di rettifica, l’aspetto derimente è  legato alla opportunità offerta da questa misura di monitorare costantemente i prezzi di  vendita di alcuni prodotti agricoli, nell’interesse particolare dei produttori agricoli; per questo è  opportuno operare con la massima diligenza, al fine di garantire la correttezza e l’attendibilità dei  dati trasmessi, nell’interesse dell’intero comparto agricolo coinvolto.  

Si raccomanda dunque di procedere all’inserimento dei codici CUN nelle fatture attenendosi alle  presenti indicazioni operative, in attesa della pubblicazione dei chiarimenti ufficiali da parte del  MASAF e di eventuali ulteriori indicazioni. 

Gli uffici fiscali restano a vostra disposizione per chiarimenti.

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