SEGNALAZIONE ILLECITI | WHISTLEBLOWING
In conformità al D.Lgs n. 24/2023, SIA SERVIZI SRL e CIA ROMAGNA SERVIZI SRL hanno previsto un canale dedicato per consentire di formulare segnalazioni in ordine a qualsiasi circostanza, evento e/o azione ritenute contrarie al diritto UE.
Soggetti che possono effettuare la segnalazione
Possono effettuare le segnalazioni sulle violazioni del diritto UE di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 c.c.;
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c.: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs n. 81/2015. Si tratta delle collaborazioni organizzate dalle committenti che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dalle committenti;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
Cosa si può segnalare
Le segnalazioni devono riguardare violazioni del diritto UE. Si tratta di:
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito devono essere ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
E’ necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nonché da parte di ANAC.
E’ necessario che risultino chiare:
– le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
– la descrizione del fatto;
– le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Destinatari della segnalazione
Le segnalazioni possono essere inoltrate:
– al Soggetto individuato per ogni singola società (segnalazioni interne);
– all’ANAC (segnalazioni esterne).
Segnalazione interna Sia Servizi srl
L’unico soggetto che, all’interno della Sia Servizi s.r.l , può ricevere segnalazioni di whistleblowing è il gestore interno del canale di segnalazioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 24/2023 nominato dall’Azienda. Il soggetto incaricato è la Dottoressa Gessica Fanti.
Segnalazione interna Cia Romagna servizi srl
L’unico soggetto che, all’interno della Cia Romagna servizi srl, può ricevere segnalazioni di whistleblowing è il gestore interno del canale di segnalazioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 24/2023 nominato dall’Azienda. Il soggetto incaricato è la Dottoressa Stefania Flammia.
Segnalazioni interne
Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica al seguente link: http://emiliaromagna-cia.segnalazioni.net
che garantisce l’anonimato/la segretezza dell’identità del segnalante e la riservatezza delle informazioni fornite, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte nella segnalazione. I dati personali eventualmente raccolti saranno trattati in conformità alla vigente Normativa sulla Protezione dei Dati Personali (Informativa Privacy[1]).
Come da Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti – whistleblowing –[2], le segnalazioni devono essere veritiere e fondate. Ognuno è responsabile delle dichiarazioni rese ed eventuali segnalazioni mendaci possono esporre il segnalante alle conseguenze previste dalla Legge.
La segnalazione deve specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in ipotesi di ritorsioni.
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie: sono quindi inviate alla funzione interna per competenza e saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie. Resta inteso che solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs n. 24/2023 ricevono le garanzie ivi previste, sia in termini di tempistiche che protezione dei dati del segnalante, e solo a tali segnalazioni si applica quando specificato nel Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti – whistleblowing.
Il Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti – whistleblowing è altresì esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro.
Le segnalazioni saranno prese in carico dal gestore interno del canale di segnalazioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 24/2023 nel rispetto delle procedure interne e della normativa vigente.
Le segnalazioni non attinenti a eventuali violazioni del diritto UE non saranno prese in considerazione.
Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica al seguente link:
ACCEDI AL SERVIZIO[3]
http://emiliaromagna-cia.segnalazioni.net
Segnalazioni esterne
Secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.l.gs n. 24/2023 e dalle Linee Guida emanate dall’ANAC le segnalazioni esterne si possono effettuare direttamente all’ANAC attraverso i canali predisposti.
E’ possibile effettuare segnalazioni attraverso il canale esterno nelle seguenti ipotesi:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs n.24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’4 del D.lgs n.24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
ANAC ha attivato una piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC accessibile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3.
Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale di ANAC.
Misure di protezione
Alla persona segnalante sono riconosciute le seguenti misure di protezione:
- riservatezza;
- divieto di ritorsione;
- misure di sostegno;
- protezione dalle ritorsioni;
- limitazioni di responsabilità.
[1] Collegamento ipertestuale all’informativa ex art. 13, GDPR
[2] Collegamento ipertestuale alla procedura operativa di gestione del Whistleblowing
[3] Collegamento ipertestuale al portale Whistleblowing