ROTTAMAZIONE QUINQUES ENTI LOCALI
Il disegno di legge di conversione del D.L. fiscale (D.L. n. 38/2026) ha esteso, con l’art. 10- quinquies, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), c.d. “rottamazione quinquies”, anche ai carichi degli enti territoriali.
Come si ricorderà, a differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la rottamazione quinquies aveva circoscritto la rottamazione ai soli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972.
A seguito dell’approvazione dell’emendamento al D.L. fiscale, anche gli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane), inizialmente esclusi, possono applicare le disposizioni della rottamazione quinques a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti local.
La misura non è automatica e, quindi, non è obbligatoria; ciò significa che gli enti territoriali possono decidere autonomamente se aderire o meno alla possibilità di definizione agevolata.
1. Modalità e termini di adesione
➢ Entro il 30 giugno 2026, Regioni ed enti locali devono pubblicare il provvedimento di adesione sul proprio sito internet istituzionale e comunicarlo ad AdeR con le modalità che l’Agenzia dovrà stabilire entro il 15 giugno. Non è escluso che il termine del 30 giugno, per alcuni Comuni interessati dalle elezioni, possa essere posticipato;
➢ A decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili sul proprio sito, nell’area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili e le modalità di trasmissione.
➢ Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata; la dichiarazione può essere integrata entro il medesimo termine del 31 ottobre 2026.
➢ Entro il 31 dicembre 2026, AdeR comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
2. Pagamento delle somme dovute
È previsto il pagamento in:
➢ unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027;
➢ massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027. In tal caso si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.
3. Oggetto della definizione
Come anticipato, la definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Sono quindi potenzialmente interessate tutte le entrate comunali affidate ad AdeR, sia tributarie (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale, quest’ultimo qualificato come tributo dalla Cassazione a Sezioni Unite), sia patrimoniali (sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe). 4. Sanzioni amministrative
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, agli interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio.
TOLLERANZA CINQUE GIORNI
In tema di versamento è stata ora prevista la tolleranza di un tardivo versamento non superiore a 5 giorni, fino ad oggi non contemplata SOLO PER LA PRIMA RATA IN CASO DI PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE E PER L’ULTIMA RATA IN CASO DI PIANO RATEALE. Per entrambe queste ipotesi, a seguito della modifica, il versamento effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni non integra la fattispecie di inefficacia e non produce quindi la perdita dei benefici della definizione agevolata.
ATTENZIONE: SI RIPETE la tolleranza di cinque giorni opera nel caso di pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata, non per le rate intermedie.
Ne consegue che, per le rate intermedie del piano, la regola rimane invariata.