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Promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile

Recentemente il Legislatore ha emanato la Legge n. 36/2024, contenente “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”, pubblicata sulla G.U. 26.3.2024, n. 72, in vigore dal 10.4.2024.

Tali agevolazioni sono riservate alle “imprese giovanili agricole / giovani imprenditori agricoli”, in qualsiasi forma costituite, esercenti esclusivamente attività agricola ex art. 2135, C.c., in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • il titolare deve essere un imprenditore agricolo di età maggiore di 18 anni ed inferiore a 41 anni compiuti;
  • in caso di società di persone / cooperative, almeno la metà degli imprenditori che la costituiscono devono soddisfare il predetto requisito di età;
  • in caso di società di capitali, il requisito relativo all’età deve essere presente in almeno la metà dei sottoscrittori della società e in almeno la metà dei componenti degli organi di amministrazione.

A seguire brevi cenni delle nuove disposizioni.

FONDO PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI

E’ prevista l’istituzione di un fondo pari a € 15 milioni annui destinati al cofinanziamento di programmi predisposti dalle Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano per favorire l’ingresso dei giovani nel settore dell’imprenditoria agricola, c.d. “primo insediamento”, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Le risorse sono destinate prioritariamente ai seguenti interventi finalizzati:

  • all’acquisto di terreni e strutture necessarie per avviare l’attività agricola;
  • all’acquisto di beni strumentali necessari ad accrescere l’efficienza e l’innovazione aziendale;
  • all’ampliamento dell’unità minima operativa, sempre con l’obiettivo di promuovere l’efficienza
  • aziendale, definita secondo la localizzazione / indirizzo colturale / impiego di mano d’opera;
  • all’acquisto di imprese agricole già operative.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IL PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA

A favore dei soggetti in possesso dei predetti requisiti, che iniziano l’attività d’impresa è prevista la  facoltà di optare per un regime fiscale agevolato. L’agevolazione si sostanzia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50% al reddito d’impresa realizzato dalle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero su base catastale.

L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 periodi d’imposta successivi. Il beneficio in esame è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Per poter usufruire del regime fiscale in esame il soggetto interessato:

  • non deve aver esercitato altra attività agricola nei 3 anni precedenti;
  • deve aver adempiuto correttamente agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

L’agevolazione non spetta in caso di trasferimento di aziende preesistenti ai predetti soggetti.

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI – RIDUZIONE ONORARIO NOTARILE

In caso di contratti di compravendita, stipulati dai predetti soggetti, aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a € 200.000, l’onorario notarile è ridotto alla metà.

BONUS CORSI DI FORMAZIONE

Per la formazione dei giovani imprenditori agricoli, con età maggiore di 18 anni ed inferiore a 41 anni compiuti, che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2021, la Legge in esame prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% delle spese sostenute e documentate nel 2024 (fino ad un massimo di € 2.500) per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

AGEVOLAZIONI PER L’AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI COLTIVATE

A decorrere dall’1.1.2024 a favore dell’imprenditore agricolo, avente la qualifica di coltivatore diretto / IAP iscritto alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto / permuta di terreni agricoli e relative pertinenze è prevista la riduzione del 40% delle imposte di registro e ipocatastali applicabili.

PREFERENZA NEL DIRITTO DI PRELAZIONE

La Legge in esame dispone, al fine dell’esercizio del:

  • diritto di prelazione ex art. 7, Legge n. 817/71, in base al quale, in caso di cessione di un terreno, a parità di condizioni, ai coltivatori diretti / IAP dei terreni confinanti spetta il diritto di prelazione a condizione che sugli stessi non sia insediato un affittuario / compartecipante / enfiteuta coltivatore diretto;
  • diritto di riscatto ex art. 8, comma 5, Legge n. 590/65, in base al quale, qualora il proprietario del fondo concesso in affitto non trasmetta con lettera raccomandata, al coltivatore, il preliminare di vendita o il prezzo indicato sia superiore a quello dell’atto di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro 1 anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro avente causa;
  • diritto di prelazione nelle procedure di alienazione / locazione ex art. 66, comma 3, DL n.1/2012;

che in presenza di più soggetti confinanti, sono preferiti i giovani agricoltori, con priorità, tra quest’ultimi, del titolare dell’impresa individuale, delle società di persone e, da ultimo, delle società di capitali.

POSTEGGI VENDITA AL DETTAGLIO

Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata in aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i Comuni, possono riservare ai soggetti in esame una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.

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