Nuovo obbligo per l’amministratore di impresa di dotarsi di PEC personale
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (distinto da quello della società) e di comunicarlo al Registro delle imprese. L’obiettivo della norma è quello di aumentare la trasparenza e favorire il più rapido e diretto sistema di comunicazione tra la società, suoi amministratori e le altre parti interessate.
Sono tenuti a dotarsi di PEC personale tutte le persone che ricoprono incarichi di amministratore in società di persone e di capitali, comprese le società semplici che esercitano l’attività agricola.
L’indirizzo di posta elettronica scelto dall’amministratore deve essere diverso rispetto a quello dell’impresa già comunicato alla Camera di Commercio. Si segnala che, qualora un soggetto assuma l’incarico di amministratore in favore di più imprese, tale amministratore può scegliere se indicare in ciascuna di esse il stesso indirizzo di PEC personale oppure dotarsi di differenti indirizzi in relazione a ciascuna impresa.
Per le imprese in fase di costituzione dal 1° gennaio 2025 l’obbligo è immediato, ossia in fase di presentazione di iscrizione al registro imprese, l’amministratore deve comunicare la propria PEC. Per quelle già costituite, la comunicazione deve essere effettuata in occasione dell’eventuale iscrizione di nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore o del liquidatore (se ciò avvenga in data antecedente al 30 giugno p.v.); in assenza di tali operazioni, il termine ultimo per l’adeguamento è comunque il 30 giugno 2025.
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione entro i termini previsti, in quanto elemento informativo necessario per previsione di legge, determina la sospensione ad opera del Registro imprese del procedimento, impedendo la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa per l’ iscrizione o rinnovo della posizione amministrativa, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2630 Codice civile per omessa comunicazione obbligatoria nei termini prescritti, da un minimo di 103 a un massimo di 1032 euro.
Per ottemperare a tale obbligo verrete contattati dai nostri uffici e, in quella occasione, si analizzerà la Vostra posizione.
Ufficio Fiscale