Decreto Energia, le principali novità

Sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 è stata pubblicata la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”. Di seguito le principali modifiche che hanno riguardato il decreto in fase di conversione.

Riapertura rivalutazione terreni e fabbricati

La legge di conversione conferma la riapertura della possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e di partecipazioni che non era stata riaperta nella Legge di Bilancio 2022.

Ora la rideterminazione potrà essere effettuata facendo riferimenti ai valori da questi assunti al 1 gennaio 2022 e con un aliquota pari al 14% con versamento e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2022 (e non più entro il 15 giugno 2022).

L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 15.11.2022;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.
    • I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
      • 1° rata → entro il 15.11.2022;
      • 2° rata→ entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
      • 3° rata→ entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

Cessioni del credito da detrazioni edilizie

Nuovo intevento sul numero delle cessioni dei crediti da detrazione edilizie.

Già si era intervenuti prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) solo le banche e gli istituti creditizi potevano effettuare due ulteriori cessioni di tali crediti e solo a favore a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo/società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Quindi oltre la prima cessione normalmente fatta dal contribuente che effettua i lavori o dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura erano possibili altre due cessioni ma solo nell’ambito bancario/creditizio.

Ora il Legislatore interviene nuovamente, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni… è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

  • il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
  • a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).

NB Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.

Sarà quindi possibile che la banca di cui il contribuente e correntista proponga allo stesso l’acquisto di un credito di imposta per il pagamento di eventuali F24.

Tale credito non potrà essere ulteriormente ceduto a terzi da parte del correntista

Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.

Comunicazione opzione cessione credito / sconto in fattura

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.

Ora il Legislatore interviene disponendo che, per il 2022:

  • i soggetti IRES;
  • i titolari di partita IVA; tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.

Si tratta si precisa solo di soggetti con partita IVA che hanno effettuato lavori edili per i quali è ammesso il bonus in relazione agli immobili aziendali (es. capannone per il quale l’impresa intende fruire del c.d. Sismabonus o del credito per riqualificazione energetica).

Esenzione imposta di registro / bollo

E’ stata prevista, fino al 31.12.2022, l’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.

ISCRIZIONE IMPRESE FORESTALI REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI

Con pubblicazione, avvenuta lo scorso 4 aprile, sul sito del Ministero dell’apposita modulistica sono decorsi i termini per l’iscrizione di tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati. La scadenza fissata è quella del prossimo 3 giugno 2022.

L’iscrizione ha validità annuale sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno a meno che non risultano essere già iscritti all’albo regionale. Albo regionale che deve rispettare i criteri minimi stabiliti dal DM n. 4470/2020. Al riguardo ci è stato comunicato che la regione sta adeguando la precedente DGR, conseguentemente per rispettare la scadenza del 3 giugno NON è possibile usufruire della semplificazione prevista. Agevolazione possibile per gli anni successivi.

L’iscrizione si fa esclusivamente online sul portale del MIPAAF utilizzando lo SPID individuale di ogni titolare dell’azienda (come specificato nel manuale che si allega) allegando l’attestazione di pagamento di € 20,00. Al riguardo stiamo verificando le procedure da seguire. La conferma dell’iscrizione con il relativo pagamento è da farsi ogni anno.

Per procedere all’iscrizione occorre fornire le seguenti informazioni:

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica, ordinaria e se disponibile PEC, Cod. Fisc. e Partita IVA
  • dati anagrafici del legale rappresentante
  • con riferimento al legno; denominazione commerciale e tipologia, regione italiana e, se possibile, località, quantità annuale, commercializzata e, se disponibile controvalore in Euro.

Per assicurare la richiesta tracciabilità ai prodotti immessi sul mercato occorre che tutte le aziende si dotino di un apposito registro sul quale annotare le principali informazioni (autorizzazione/comunicazione, località, tipologia, quantità e estremi dell’acquirente). In allegato un Fac-simile semplificato del registro utile per i piccoli produttori che immettono sul mercato la propria produzione a consumatore finale e/o attività commerciali.

Si evidenzia che l’obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati è per tutti i soggetti che immettono sul mercato dei prodotti legnosi, escluso l’autoconsumo, conseguentemente l’obbligo di iscrizione sussiste per tutti i soggetti che rientrano in questa definizione, quindi non solo coloro che abbiamo iscritto all’albo regionale.

Le sanzioni previste per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori va da un minimo da 500 a 1.200 Euro, per chi non tiene il registro o lo conserva per almeno 5 anni è prevista una sanzione da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 Euro.

In considerazione dei tempi a disposizione, del numero delle imprese potenzialmente coinvolte e della complessità della materia ci stiamo attivando per verificare se esistono le condizioni per ottenere un posticipo dei termini e le possibili semplificazioni. Nel contempo è opportuno informare della scadenza le aziende che ritenete prioritarie per dimensione e per volumi commercializzati.

Per informazioni rivolgersi gli uffici Cia locali di riferimento,

Il Cupla di Rimini al lavoro per adeguate politiche rivolte ai pensionati

Oltre 25.000 iscritti pensionati autonomi sono rappresentati dal CUPLA di Rimini, Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo composto da 7 Associazioni Provinciali dei Pensionati (ANAP Confartigianato, Associazione Pensionati CIA, 50&PIU’ Confcommercio, CNA Pensionati, Federpensionati Coldiretti, FIPAC Confesercenti, Anpa Pensionati Confagricoltura). Il CUPLA si propone di promuovere nei confronti del mondo politico e delle Istituzioni gli interessi e le istanze dei pensionati e degli anziani affinché venga riconosciuto il loro ruolo attivo nella società, venga data risposta alle loro aspettative e ai loro bisogni sociali e sanitari, vengano tutelati i loro redditi e il potere di acquisto delle loro pensioni. Attuale presidente, seguendo il criterio dell’alternanza, è Gaetano Callà, presidente di 50&Più Confcommercio, che è già al lavoro insieme al consiglio per fare il punto sulle condizioni economiche e sociali dei pensionati e chiedere adeguate politiche d’intervento nei loro confronti. 

“È fondamentale in questa fase – afferma Callà – che al centro del dibattito politico insieme all’economia, ai lavoratori, alle imprese ci siano anche i pensionati. È importante che i decisori politici capiscano che i pensionati sono, e saranno sempre più, una parte importante della società civile, forte e coesa nel far valere i propri diritti di cittadinanza e di welfare, e non una condizione sociale da mettere all’angolo. Essi rappresentano la cultura, il lavoro, la storia del nostro Paese, sono il legame tra passato presente e futuro e sanno portare e trasmettere i veri valori alle nuove generazioni. Siamo al lavoro – conclude Callà – per valorizzare il ruolo attivo dei pensionati nella nostra comunità e sostenere le loro giuste rivendicazioni in tema di pensioni e servizi socio-sanitari con un confronto aperto e leale con tutte le istituzioni pubbliche per condividere un programma strategico che non veda l’anziano come un “peso” per la propria famiglia, ma come una grande risorsa irrinunciabile per la società”.

Donne in Campo – Stefania Malavolti confermata coordinatrice per la Romagna

Stefania Malavolti era fra le delegate all’Assemblea nazionale di Donne in Campo svoltasi il 6 aprile 2022 a Roma, Assemblea che ha confermato alla presidenza nazionale dell’Associaizione delle imprenditrici agricole Cia Pina Terenzi.

Riportiamo un intervento di Stefania Malavolti – confermata coordinatrice di Donne in Campo-Cia Romagna – sull’evoluzione del percorso dell’Associaizione delle imprenditrici agricole di Cia.

“L’Associazione Donne in Campo nasce nel 1999, le prime attività a fare da collante e da traino per le componenti  furono prettamente “manuali” con l’istituzione dei primi mercatini che avrebbero poi dato il via alla vendita diretta , agli agriturismi,  agli agricatering con ricchi e invitanti buffet, anche  allestiti  alla conclusione delle assemblee o convegni della Cia.

Sicuramente attività importanti e che hanno dimostrato ancora una volta come le donne sappiano  fare impresa in modo intelligente ed  innovativo,  interpretando ed adattandosi velocemente al mutare  delle abitudini e dei consumi della società. Personalmente me lo sono sempre sentito un po’ stretto come approccio alla Confederazione Cia, ho sempre faticato a stare dietro al tavolo di un buffet, preferivo seguire la riunione o il convegno e magari azzardare qualche intervento. 

Negli anni poi vi è stata una veloce e importante  evoluzione dell’Associazione Donne in Campo:  a livello regionale e soprattutto nazionale le donne di ogni territorio hanno fatto emergere quanto sia grande la voglia di essere partecipi soprattutto a livello politico-sindacale. I tanti documenti preparati nelle tante assemblee già da tempo parlavano di sostenibilità, di ambiente, di inclusione, di territorio, di welfare, terminologie di cui ora quasi si abusa, ma che vengono da lontano e che  hanno tardato,  forse per un non attento accoglimento, ad avere una tempestiva collocazione.

In questi anni ho avuto la fortuna essendo coordinatrice provinciale, prima di  Donne in Campo Cia Ravenna, poi di Cia Romagna, di frequentare  gli organi a tutti i livelli e di aver  conosciuto donne veramente capaci dal punto di vista della rappresentanza e la stesura del “Manifesto delle donne per la Terra”, appena uscito, ne è la dimostrazione. Ritengo che questo documento sia davvero l’espressione della forza delle donne agricoltrici che, se unita a quella di tutte le donne di ogni parte del mondo, potrà dare forse la prospettiva di un  mondo migliore, fatto di pace, democrazia e serenità.

Una riflessione unanime nata fra le partecipanti dell’Assemblea nazionale del 6 aprile 2022, che ha visto rieletta a presidente la bravissima Pina Terenzi, è stata che nessuna madre manderebbe mai i propri figli in guerra e che se al potere ci fossero più donne sicuramente certe aberranti decisioni, mai sarebbero prese. 

Per quanto riguarda Donne in Campo Cia Romagna, spero, appena tornati un po’ nella  normalità, di riuscire ad organizzare un incontro  con tutte le donne facenti parte degli organi Cia, e ovviamente con  tutte le agricoltrici Cia che lo vorranno, cogliendo l’occasione per  presentare loro la presidente Regionale Miriana Onofri e la presidente Nazionale Pina Terenzi“.

Agea istruzioni operative 16

In applicazione de D.M. MIPAFF n. 0360338 del 06/08/2021 e D:M: MIPAFF n. 0359383 del 26/08/2021 in data 11/02/22 AGEA ha divulgato le istruzioni operative n. 16.

Soggetti interessati agli adempimenti :
Primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino , impresa o associazione che acquista latte dai produttori per

  • sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
  • Cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Fabbricanti di prodotti lattiero caseari,

  • Prodotti derivanti dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.

Piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino,

  • Si intendono i produttori di latte che effettuano vendite dirette (vendita dal produttore al consumatore finale) del proprio latte e/o dei prodotti da esso ottenuti; gli appartenenti al canale HO.RE.CA sono considerati consumatori finali.

Periodo di riferimento è l’anno solare, dal 1°di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Tutti gli adempimenti previsti da DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 devono essere espletati tramite SIAN.
Tutti i soggetti interessati dagli adempimenti in questione devono essere registrati nell’anagrafe del SIAN, tramite le Amministrazioni regionali, alle quali va presentata apposita richiesta.
Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono presentare richiesta alla Regione dove risulta ubicata la propria sede legale.
Per l’utilizzo dei servizi del SIAN è possibile avvalersi dell’accesso diretto oppure rivolgersi ai CAA mandatari.
I produttori devono avere costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione.
Le aziende che producono sia latte bovino che ovicaprino hanno due distinti codici identificativi.
Viene specificato che i prospetti relativi al latte bovino attuali sulla sezione pubblicata su SIAN verranno integrati con gli ulteriori dati dichiarati, sia relativi al latte bovino che a quello ovicaprino.

Le aziende di produzione di latte vengono identificate attraverso il CUAA e le singole unità tecnico-economiche attraverso il Comune dove sono ubicate, il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e attraverso il codice assegnato dall’ASL.
Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino, sono obbligati a registrare su SIAN, entro il ventesimo giorno di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nel’allegato 1 DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell’anno precedente, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiro-caseari venduti direttamente al consumatore nell’anno precedente. Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, sia per quello che riguarda il tardivo adempimento che per quello che riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.
Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività , alla completezza e alla correttezza del dato inserito, trasmettono gli atti di
accertamento all’ufficio dell’ICQRF territoriale competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l’irrogazione della sanzione.
I controlli vengono effettuati dalla regione competente, tali controlli svolti tramite verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, compresi quelli che effettuano vendite dirette, ove necessario attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti, avvalendosi anche della Banca dati nazionale (BDN).
Sanzioni , chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50%.
Disposizioni transitorie: i produttori di latte bovino dovranno rendere la dichiarazione annuale ai sensi del D.M.MIPAFF del 07/04/15 entro il 31 luglio 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2022, i piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino dovarnno rendre la prima dichiarazione di vendita diretta ai sensi dei D.M. MIPAFF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle produzioni del semestre luglio/dicembre 2022, entro il 20 gennaio 2023 e le successive scadenze.

sistema attuale (DM MIPAAF 7.04.15)nuovo sistema dal 1° luglio 2022Prima scadenza
primi acquirenti latte bovinoconsegne ricevute fino al mese di giugno 2022
primi acquirenti di latte bovino e ovicaprinoconsegne ricevute nel mese di luglio 2022entro il 20 agosto 2022
piccoli produttori latte bovinoproduzioni del semestre gennaio/giugno 2022entro il 31 luglio 2022
piccoli produttori di latte bovino e ovicaprinoproduzioni del semestre luglio/dicembre 2022entro il 20 gennaio 2023 poi: cadenza annuale
fabbricanti di prodotti lattiero caseariprodotti lavorati nel terzo trimestre 2022entro il 20 ottobre 2022 poi: con cadenza trimestrale

Decreto Sostegni-ter

Perizia tecnica investimenti beni strumentali 4.0.

A seguito della conversione del c.d. Decreto “Sostegni – ter” è stato previsto che la perizia asseverata richiesta per il credito d’imposta ex art. 1, comma 1062, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) spettante con riferimento agli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale può essere rilasciata, relativamente al settore agricolo, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Con tale previsione il Legislatore dirime i dubbi interpretativi sorti a seguito di quanto stabilito dall’art. 56-ter, DL n. 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni” con il quale è stata riconosciuta la possibilità di redazione della perizia da parte dei predetti soggetti con riferimento “soltanto” al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” di cui all’art. 1, comma 195, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Riemissione in termini rottamazione-ter e saldo e stralcio

In sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata introdotta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo / stralcio”.

In particolare il termine, precedentemente fissato al 9.12.2021 dal “Decreto Fiscale” per il versamento delle rate scadute nel 2020 e 2021 è ora prorogato:

  • al 30.4.2022 per le rate scadute nel 2020;
  • al 31.7.2022 per le rate scadute nel 2021.

È inoltre stabilito al 30.11.2022 il termine riferito alle rate in scadenza nel 2022.

Il versamento, se integralmente effettuato entro i predetti termini, “è considerato tempestivo” e non determina l’inefficacia delle definizioni.

A seguito delle nuove disposizioni “sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine” previgente (9.12.2021) e non è rimborsabile quanto eventualmente già versato entro il 26.1.2022.

Va evidenziato che per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni  e pertanto è considerato valido:

  • il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
  • il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
  • il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12;

il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura: precisazioni e dubbi

Come oramai noto, l’articolo 18 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di benzina e gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022 comprovato da fatture e al netto dell’IVA (anche in caso di imprese soggette al regime speciale o di esonero).
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
In alternativa il credito di imposta in commento è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel caso di cessione le imprese beneficiare saranno tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta. Il visto
di conformità potrà essere rilasciato da un CAF o da soggetti iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.
La norma apparentemente semplice contiene alcuni punti che si spera siano oggetto di chiarimento anche in sede di conversione del Decreto istitutivo (c.d. Decreto Ucraina).
In primo luogo è da notare che la norma fa riferimento all’acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi.
Da qui sembrerebbe quindi esclusa dall’agevolazione l’acquisto di carburanti (e non lubrificanti quindi) per un uso diverso da quello della trazione dei mezzi (es. per riscaldamento serre ecc. ecc.). Fermo restando tale esclusione però ci si chiede se la formulazione della norma abbracci la possibilità di fruire dell’agevolazione anche nel caso di utilizzo per la trazione di mezzi non propriamente agricoli come ad esempio un furgone
aziendale usato nell’ambito dello svolgimento dell’attività agricola.
Inoltre incerto pare essere anche il perimetro dell’agevolazione. Infatti la norma fa letteralmente riferimento a carburanti usati, come detto, per la trazione di mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della
pesca.
Questo pare lasciare spazio alla possibilità di considerare agevolabili anche i carburanti usati per la trazione dei mezzi usati per le lavorazione agromeccaniche conto terzi siano esse svolte da cosiddetti “conto terzisti” sia
svolte da aziende agricole che abbinano alla propria attività agricola quella connessa di lavorazione e servizi agricoli. Tuttavia la questione andrebbe chiarita in modo puntuale.
Si evidenzia inoltre che nessun accenno viene fatto né all’aspetto soggettivo del fruitore dell’agevolazione né al fatto che debba trattarsi di carburante agevolato.
Né deriva che l’agevolazione potrà essere richiesta dall’impresa indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal regime fiscale adottato (tassazione catastale o impresa oppure regime iva ordinario o speciale) e quindi anche da parte degli agricoltori esonerati ai sensi dell’art. 34 DPR 633/72 co. 6.
Allo stesso modo, come detto, la norma fa distinzione fra carburante agevolato e non e quindi parrebbe che il credito di imposta possa essere riconosciuto, al rispetto delle condizioni sopra evidenziate, sia se relativo
ad acquisti di carburante agevolato sia se relativo ad acquisti di carburante non agevolato.
Si precisa infine che la norma fa riferimento all’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2022 e quindi per fruire dell’agevolazione è necessario che la consegna dello stesso sia avvenuta entro il primo
trimestre 2022 anche se la eventuale fattura differita fosse stata emessa nell’aprile 2022 ma con riferimento a consegne effettuate nel primo trimestre 2022. Nulla viene detto circa il consumo che quindi potrà essere
effettuato anche dopo tale data.
Si precisa infine che il credito di imposta oltre ad avere una scadenza (deve essere usato entro il 31/12/2022 altrimenti non potrà più essere usato) potrà essere utilizzato solo dopo il pagamento della fattura che potrà avvenire anche dopo il 31/03/2022 ma dovrà comunque essere precedente all’utilizzo del credito di imposta.

Ismea – Attacco hacker

Ismea comunica di aver subito un attacco hacker e che sono state sottratte informazioni, dati sensibili e documenti di identità degli imprenditori che hanno o stanno usufruendo dei prodotti Ismea.Si consiglia pertanto a  chi avesse utenza Ismea, di aggiornare la password di accesso e di prestare massima attenzione ad eventuali comunicazioni di richieste dati da parte di enti o società che riportano riferimenti alle domande di gestione Ismea.
Ismea ha spedito ad ogni imprenditore una lettera PEC per informarlo dell’accaduto, ma riteniamo importante evidenziare nuovamente la notizia onde evitare casi di truffe, fishing, spamming od altro. 

Parchi agrisolari – nuovi aspetti sulla realizzazione nel nuovo decreto ministeriale

Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agro industriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agri Solare”.

Rispetto al primo avviso che era uscito sul sito del Ministero, il decreto modifica sostanzialmente i parametri d’accesso e i tipi di investimento realizzabili.
Inoltre, per quanto riguarda il vero e proprio bando ancora non è uscito e come previsto dall’art. 13 del DM verrà pubblicato solo dopo la decisione di approvazione da parte della Commissione europea, che non dovrebbe avvenire prima della metà di giugno.

Le differenze principali rispetto alla prima versione sono: 
1) viene specificato che possono essere realizzati impianti fotovoltaici anche sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica;
2) è prevista la realizzazione anche del solo impianto Fotovoltaico, rimane solo una possibilità l’abbinamento con gli interventi rimozione e smaltimento amianto, realizzazione isolamento termico sui tetti, realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto;
3) viene specificato quanto può essere grande l’impianto in quanto deve seguire il seguente principio art. 2 comma 3: “Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale”. L’azienda non può fare un impianto che superi i consumi medi annuali.
4) Possono accedere tutti gli imprenditori agricoli non in regime di esonero dalla tenuta della contabilità;
5) l’impianto dovrà avere una potenza massima tra 6 kwp e 500 kwp.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio CIA-CAA Cia di Zona.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

Privacy Policy  –  Note legali –  Whistleblowing policy – Trasparenza

WhatsApp chat