Liquami zootecnici e abbruciamenti, scattano le limitazioni
Piero Peri
Dal 1° ottobre entrano in vigore le misure previste dalle DGR, n. 33/2021 e n. 189/2021approvate nei mesi di gennaio e febbraio scorsi.
Le misure approvate sono le seguenti: prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo; introduzione di un meccanismo di attivazione dei provvedimenti che comporti l’adozione preventiva dei norme limitative.
Queste vengono attivate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo.
Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente; estensione dell’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della Dgr 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) (quindi tutti i 217 comuni della regione al di sotto dei 300 m s.l.m. rispetto ai precedenti 30 comuni con oltre 30.000 abitanti), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo; divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria; rispetto a questo divieto assoluto la successiva DGR n. 189/2021 ha introdotto “una deroga” prevedendo che la combustione in loco di soli residui vegetali, agricoli o forestali, in piccoli cumuli non superiore a tre metri estesi per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, è praticabile per soli due giorni all’interno del periodo 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, quando non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi; di stabilire che le disposizioni relative all’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del Pair 2020, non trovino attuazione fino al 31/12/2021 (questa data è stata fissata perché il vigente piano di qualità dell’aria scade il 31 dicembre, poi il nuovo piano dovrebbe prorogare questo obbligo sino al 1° ottobre 2022).
Probabilmente nei prossimi giorni riprenderà la pubblicazione del consueto bollettino aria che dal mese di novembre sarà integrato con il bollettino nitrati.
Va ricordato che le misure riguardanti gli spandimenti degli effluenti zootecnici si andranno a sommare a quelle determinate dal R.R. n. 3/2017 (Nitrati), in scadenza alla fine di quest’anno, e ora in fase di revisione.