Limitazione attività venatoria zone alluvionate
A seguito degli eventi alluvionali accorsi in queste giornate che hanno interessato diverse aree della Regione, ricordiamo che la normativa vieta di esercitare l’attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque
in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell’alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque (LR 8/94 art. 60 comma 1 lett. E). Si ricorda altresì che è vietato cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione (L. 157/1992 art. 21 comma 1 lett. L).