DIRITTO DI SUPERFICIE (ED ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO) SOGGETTI A TASSAZIONE
La legge di Bilancio 2024 porta con se la modifica della tassazione della costituzione dei diritti reali di godimento in primis fra tutti il diritto reale di superficie. La notizia è di particolare interesse soprattutto per i soggetti che hanno già stipulato un contratto preliminare per la cessione del diritto di superficie a soggetti che dovrebbero utilizzare il fondo per installare un impianto fotovoltaico.
L’attuale normativa prevede che le disposizioni relative alle cessioni di beni immobili a titolo oneroso previste ai fini delle imposte sui redditi valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.
Nel caso quindi di cessioni di beni immobili effettuate da persone fisiche, le disposizioni in materia di imposte sui redditi dispongono che costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso:
- di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione)
- nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Dalla lettura combinata delle norme emerge che la cessione o la costituzione di un diritto reale di godimento su un terreno agricolo è soggetta a tassazione solo nell’ipotesi di possesso da meno di cinque anni.
Qualora confermate, le novità previste dal D.D.L. Bilancio 2024 modificheranno radicalmente il trattamento fiscale applicabile alla costituzione dei diritti reali di godimento. Infatti, i soggetti che hanno stipulato un preliminare per la costituzione di un diritto reale su di un terreno agricolo posseduto da più di cinque anni e che procederanno all’atto definitivo dal 1° gennaio 2024, vedranno assoggettare a tassazione l’intero corrispettivo percepito (laddove oggi non sarebbe stato tassato).
Di conseguenza tali soggetti che hanno stipulato un preliminare prima di tale novità dovranno necessariamente rivedere la tassazione immaginata che potrebbe essere anche molto importante qualora non riescano ad andare a rogito prima del 1 gennaio 2024.
Come detto all’inizio la norma è oggi contenuta nel DDL Legge Bilancio 2024 e per la sua definitività bisognerà attendere la fine dell’anno.