REGISTRO TELEMATICO GIACENZE DEI CEREALI

In attuazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii che trova attuazione nel nuovo Decreto ministeriale n. 43350 emanato il 30 gennaio 2025, viene istituito il Registro Telematico delle giacenze dei cereali, altresì denominato Granaio Italia.

Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali:

•          Frumento duro;

•          Frumento tenero e segalato;

•          Mais;

•          Orzo;

•          Farro;

•          Segale;

•          Sorgo;

•          Avena;

•          Miglio e scagliola;

ovvero,

  • Le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda;
  • Le strutture private o associative di stoccaggio.

Non sono tenuti all’obbligo:

  • Gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali;
  • Le imprese che svolgono in via prevalente l’attività di allevamento;
  • Le imprese che producono mangimi;
  • I quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (Es. Semina);
  • I Cerali destinati alla filiera sementiera;
  • I prodotti stoccati in strutture private o associative all’atto della trebbiatura

Per quanto riguarda le aziende agricole potremmo avere le seguenti casistiche:

•          Produttore che raccoglie e consegna allo stoccatore/consorzio al momento della trebbiatura: NO registro;

•          Produttore che raccoglie e stocca in casa e vende al consorzio ed a terzi in un secondo tempo: SI; (va poi verificata la quantità)

•          Produttore che raccogli e stocca per produrre farina o birra o che fa trasformazione: NO registro

•          Produttore che raccoglie e stocca per utilizzare il prodotto per la propria azienda zootecnica: No registro

•          Produttore che raccoglie e stocca il prodotto per utilizzarlo come autoprodotto per la semina: No registro

Gli operatori obbligati devono registrare sul modulo messo a disposizione su Sian, in forma cumulativa e aggregatail volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre per le 9 tipologie di cereali sopra indicati.

Vanno registrate le quantità totali di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine, ovvero se di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi.

Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di:

•          40 tonnellate per il frumento tenero;

•          30 tonnellate per il frumento duro;

•          80 tonnellate per il mais;

•          40 tonnellate per l’orzo;

•          60 tonnellate per il sorgo;

•          30 tonnellate per l’avena;

•          30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola;

L’obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025.

Le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre.

Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno:

  • Trimestre Luglio-Agosto-Settembre, chiusura trimestre 30 settembre, registrazione entro il 20 ottobre 2025(si evidenzia fin da subito che si sta lavorando per una proroga di tale data e/o quanto meno ad una non penalizzazione per la registrazione tardiva del dato)
  • Trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre, chiusura trimestre 31 dicembre, registrazione entro il 20 gennaio 2026;
  • Trimestre Gennaio-Febbario-Marzo, chiusura trimestre 31 marzo, registrazione entro il 20 aprile 2026;
  • Trimestre Aprile-Maggio-Giugno, chiusura trimestre 30 giugno, registrazione entro il 20 luglio 2026

La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

La registrazione sul registro telematico su Sian può essere fatta:

a) Direttamente dall’azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al SIAN e inserisce direttamente le movimentazioni di registro;

b) Direttamente dalle società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo;

c) Dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) che effettuano le operazioni di registrazione sul SIAN per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega.

Per qualsiasi informazione rivolgersi agli Uffici CIA di riferimento.

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