REGISTRO TELEMATICO GIACENZE DEI CEREALI
In attuazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii che trova attuazione nel nuovo Decreto ministeriale n. 43350 emanato il 30 gennaio 2025, viene istituito il Registro Telematico delle giacenze dei cereali, altresì denominato Granaio Italia.
Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali:
• Frumento duro;
• Frumento tenero e segalato;
• Mais;
• Orzo;
• Farro;
• Segale;
• Sorgo;
• Avena;
• Miglio e scagliola;
ovvero,
- Le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda;
- Le strutture private o associative di stoccaggio.
Non sono tenuti all’obbligo:
- Gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali;
- Le imprese che svolgono in via prevalente l’attività di allevamento;
- Le imprese che producono mangimi;
- I quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (Es. Semina);
- I Cerali destinati alla filiera sementiera;
- I prodotti stoccati in strutture private o associative all’atto della trebbiatura
Per quanto riguarda le aziende agricole potremmo avere le seguenti casistiche:
• Produttore che raccoglie e consegna allo stoccatore/consorzio al momento della trebbiatura: NO registro;
• Produttore che raccoglie e stocca in casa e vende al consorzio ed a terzi in un secondo tempo: SI; (va poi verificata la quantità)
• Produttore che raccogli e stocca per produrre farina o birra o che fa trasformazione: NO registro
• Produttore che raccoglie e stocca per utilizzare il prodotto per la propria azienda zootecnica: No registro
• Produttore che raccoglie e stocca il prodotto per utilizzarlo come autoprodotto per la semina: No registro
Gli operatori obbligati devono registrare sul modulo messo a disposizione su Sian, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre per le 9 tipologie di cereali sopra indicati.
Vanno registrate le quantità totali di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine, ovvero se di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi.
Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di:
• 40 tonnellate per il frumento tenero;
• 30 tonnellate per il frumento duro;
• 80 tonnellate per il mais;
• 40 tonnellate per l’orzo;
• 60 tonnellate per il sorgo;
• 30 tonnellate per l’avena;
• 30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola;
L’obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025.
Le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre.
Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno:
- Trimestre Luglio-Agosto-Settembre, chiusura trimestre 30 settembre, registrazione entro il 20 ottobre 2025. (si evidenzia fin da subito che si sta lavorando per una proroga di tale data e/o quanto meno ad una non penalizzazione per la registrazione tardiva del dato)
- Trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre, chiusura trimestre 31 dicembre, registrazione entro il 20 gennaio 2026;
- Trimestre Gennaio-Febbario-Marzo, chiusura trimestre 31 marzo, registrazione entro il 20 aprile 2026;
- Trimestre Aprile-Maggio-Giugno, chiusura trimestre 30 giugno, registrazione entro il 20 luglio 2026
La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
La registrazione sul registro telematico su Sian può essere fatta:
a) Direttamente dall’azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al SIAN e inserisce direttamente le movimentazioni di registro;
b) Direttamente dalle società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo;
c) Dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) che effettuano le operazioni di registrazione sul SIAN per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega.
Per qualsiasi informazione rivolgersi agli Uffici CIA di riferimento.