Nuove regole su green pass e quarantena
Dal 1° febbraio entrano in vigore le norme del nuovo DPCM che indica le attività commerciali a libero accesso (senza green pass) e quelle dove sarà necessario almeno un green pass “base”, quello che si ottiene anche con un tampone negativo. Nel dettaglio si potrà entrare, senza green pass, nei seguenti negozi:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Sarà invece indispensabile esibire la certificazione verde base per accedere a tutti gli uffici pubblici, come quelli dell’Inps ad esempio, per andare in banca o alle Poste (anche per il ritiro della pensione), e infine per entrare in tutti i negozi, compresi i tabaccai, ad eccezione, appunto, di quelli considerati essenziali e soprindicati.
Ricordiamo, inoltre, le nuove regole sulla quarantena predisposte dal Ministero della Salute e in vigore fino al 15 giugno
1. Quarantena
La quarantena è una restrizione degli spostamenti che si attua ad una persona sana che è stata esposta ad un caso COVID-19 (contatto stretto), con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
Per contatto stretto si intende:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
2. Isolamento
L’isolamento consiste nel separare fisicamente la persona affetta da COVID-19 da altre persone sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
3. Sorveglianza attiva
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza per avere notizie sulle sue condizioni di salute.
***Le nuove restrizioni elaborate dal Ministero della Salute prevedono quanto segue.
Quarantena e sue modalità alternative
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Per i contatti a BASSO RISCHIO, ovvero quei contatti con soggetti positivi al virus ma non rientranti nella casistica dei contatti stretti, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.