Nuove regole per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, ha riscritto le regole per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari originariamente previste dal D.L. 1/2012 per adeguarsi alla direttiva UE in materia di pratiche commerciali sleali. Le nuove disposizioni confermano l’obbligo di stipulare un contratto in forma scritta (salvo esclusioni specifiche) e dettagliano le pratiche commerciali considerate sleali, stabilendo una nuova disciplina sanzionatoria. Sono assoggettate alla nuova disciplina tutte le vendite di prodotti agricoli / alimentari così come indicati nei trattati UE. 

Per le vendite di tali prodotti è previsto l’obbligo di stipulare un contratto in forma scritta che contenga i seguenti elementi: 

– quantità e caratteristiche dei beni ceduti;
– durata dei beni stessi;
– prezzo pattuito;
– modalità di consegna;
– modalità di pagamento. 

Il contratto può essere sostituito, come prevedeva anche la precedente normativa, da DDT o fattura oppure ordine di acquisto in cui siano presenti tutti gli elementi che avrebbe dovuto riportare il contratto (precedentemente concordati in un accordo quadro). In questo caso sul DDT o sulla fattura o sull’ordine di acquisto si riporterà la dicitura “assolve gli obblighi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 198/2021, accordo quadro concordato in data __________”. 

L’accordo quadro può essere anche una e-mail in cui una delle parti conferma all’altra gli elementi essenziali dell’accordo.

Sono escluse dalla nuova disciplina (come del resto dalla precedente) le cessioni di prodotti agricoli/alimentari:
– effettuate nei confronti di consumatori finali,
– con pagamento contestuale alla consegna,
– conferimenti di prodotti agricoli/alimentari effettuate da imprenditori agricoli a cooperative di cui sono soci o a organizzazioni dei produttori.

termini di pagamento massimi previsti dalla normativa sono i seguenti:
a) contratti di cessione con consegna su base non periodica:
– prodotti agricoli deperibili > entro 30 giorni dalla data di consegna (o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere)
– prodotti agricoli NON deperibili > entro 60 giorni dalla data di consegna (o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere)
b) contratti di cessione con consegna su base periodica:
– per prodotti agricoli deperibili > entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (massimo un mese) o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna;
– per prodotti agricoli deperibili > entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (massimo un mese) o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna.
 

Sanzioni applicabili alle seguenti violazioni: 

– mancata stipula del contratto in forma scritta riportante le informazioni relative al prodotto venduto, ovvero, mancato assolvimento dell’obbligo tramite le forme equipollenti, quali ddt / fatture / ordini) à 5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione / valore del contratto, con un minimo di euro 2.000; 

– mancato rispetto dei termini di pagamento à 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata “in ragione della misura dei ritardi”, con un minimo di euro 1.000; 

– mancato rispetto della durata minima del contratto (12 mesi) à 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all’entità del danno provocato all’altro contraente, con un minimo di euro 10.000. 

Se le violazioni sono reiterate, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso le sanzioni non possono risultare superiori al 10% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente l’accertamento.
 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 198/2021 in esame sono applicabili ai contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari conclusi dal 15 dicembre 2021, tuttavia, i contratti in corso di esecuzione a tale data, devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 15 giugno 2022. 

L’ufficio fiscale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione. 

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