NUOVA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
Presente nella nuova manovra di bilancio 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre la nuova versione della rottamazione delle cartelle esattoriali.
Anche in questo caso, come nelle precedenti versioni, sarà possibile fruire della cancellazione delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio con riferimento ai ruoli affidati al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, si registra che potranno essere soggette a rottamazione solo le cartelle ricevute dopo l’emissione degli avvisi bonari o dopo i controlli formali dell’Agenzia delle Entrate mentre saranno escluse le cartelle emesse a seguito di controlli a soggetti che non hanno dichiarato le imposte da versare. Non è quindi ammesso certamente chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi.
In sostanza potranno essere rottamante le cartelle relative ad imposte dichiarate ma non versate precedute da avvisi bonari art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis e 54 ter DPR 633/72
La medesima sorte è prevista per gli omessi versamenti dei contributi, ma nessuno sconto è previsto per coloro che non hanno denunciato il dovuto all’INPS.
La richiesta di rottamazione andrà presentata entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione invierà il prospetto di versamento.
Il pagamento delle somme potrà avvenire:
– in un’unica rata entro il 31 luglio 2026;
– oppure in 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza il 31/07/2026, 30/09/2026 e il 30/11/2026 per le prime tre rate e poi ogni anno alle scadenze del 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11 con l’aggiunta di un interesse rateale a partire dal 1/8/2026 pari al 4% annuo.
La rata minima sarà Euro 100,00.
Si sottolinea il peso degli interessi rateali che potrebbero arrivare in 9 anni, cumulativamente, al 35,3%.
Si rileva inoltre che a differenza della precedente rottamazione non sono previste maxirate iniziali.
Si decadrà dal piano con il mancato pagamento della rata iniziale e con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive oppure con il mancato pagamento dell’ultima rata.
Un’ulteriore limitazione riguarda i soggetti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni senza incorrere nella decadenza e il cui piano di rateazione sia ancora valido.
In questi casi, le cartelle “già rottamate”, comprendenti i carichi fino al 30 giugno 2022, non potranno essere incluse nella rottamazione quinquies e quindi il piano di rateizzazione non potrà essere allungato. Se si intende evitare di incorrere nella decadenza (della rottamazione quater) sarà necessario continuare ad effettuare regolarmente i pagamenti.
Invece, i medesimi soggetti potranno includere nella nuova rottamazione gli affidamenti al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche fatti slavi quelli gia iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le precedenti già avviate;
e) non rilevano le somme ai fini del rilascio del DURC.
Ovviamente quanto sopra scritto potrà essere modificato/integrato nel corso dell’iter parlamentare della legge di bilancio che quindi diverrà definitiva con l’approvazione entro la fine dell’anno.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.