Apicoltura: spostamenti alveari e sciamatura delle api
Premesso che la Legge n. 313/2004, “Disciplina dell’apicoltura”, considera le api un patrimonio dello Stato per l’elevato contributo che danno all’agricoltura, in particolare l’art. 1 riconosce l’apicoltura quale attività agricola di interesse nazionale, utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
Ricordiamo che per svolgere l’attività occorre seguire alcune regole e linee guida e in caso di uscita indifferibile per le aziende apistiche, produttori per commercio con partita IVA si raccomanda di:
- limitare a indifferibili esigenze lavorative gli spostamenti per accudire gli alveari aziendali, ivi compresi gli spostamenti dettati da esigenze di nomadismo;
- portare per tutti gli spostamenti, e per ogni addetto, il modulo di autocertificazione da compilare e firmare in caso di controllo
- portare copia della documentazione che attesti la partita iva con codice apicoltura (certificato attribuzione P. IVA, visura camerale ecc.), ed una copia del documento riepilogativo delle postazioni estratto dalla BDA;
- per chi lavora con dipendenti, copia del contratto di lavoro e/o lettera di assunzione che dimostri regolare rapporto di lavoro dipendente;
- si raccomanda il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie per limitare le forme di contagio da COVID-19, ivi compreso l’utilizzo di DPI (mascherine a norma e guanti) qualora sull’automezzo aziendale si viaggi in due o più persone e non si è in grado di rispettare la distanza minima di sicurezza, ovvero 1 metro.
Per gli apicoltori in autoconsumo, premesso che tale tipologia di attività apistica deve essere regolarmente registrata in BDA, con postazioni validate con il censimento 2019, lo svolgimento dell’attività apistica anche senza finalità commerciali, rientra nella categoria delle attività essenziali. Si raccomanda pertanto di limitare il numero delle visite agli alveari alle sole inderogabili esigenze cercando di concentrare le attività in poche e non ripetute visite. In tal caso, bisogna effettuare gli spostamenti da soli, portando il modulo di di autocertificazione e la copia del documento riepilogativo delle postazioni quali risultano in BDA.
Per quello che riguarda il recupero delle api, gli apicoltori intervengono su chiamata dei Vigili del Fuoco, delle Prefetture, delle varie forze di polizia, nonché delle Aziende sanitarie Locali o su segnalazione diretta da parte di singoli cittadini per recuperare gli sciami di api.
A seguito dell’emergenza COVID 19, la valenza zootecnica di interesse per l’economia agricola del settore apistico è stata confermata sia nel DPCM del 11 marzo (che prevede all’articolo 1 comma 4: “rimangono garantite le attività nel settore zootecnico di trasformazione”), che nel DPCM del 22 marzo (che all’articolo 1, dispone che vengano mantenute le attività di cui all’allegato 1, tra cui quelle ricomprese nel codice ATECO 01 che ricomprende al sottocodice ATECO 01.49.30 l’attività di apicoltura e produzione di miele e cera d’api).
Gli apicoltori, in caso siano chiamati ad effettuare attività di recupero di sciami oppure debbano recuperare un proprio, si potranno spostare utilizzando il modulo di autodichiarazione, unitamente alla suddetta copia, nel quale devono essere indicate a seconda dei casi, le seguenti diciture:
- per “comprovate esigenze lavorative”
- per “assoluta urgenza” o “situazione di necessità”, allorquando lo spostamento dell’apicoltore avvenga su richiesta degli Enti /Autorità o segnalazione diretta da parte di singoli cittadini, specificando anche l’Ente/Autorità o cittadino che ha effettuato la segnalazione.