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“Tregua fiscale” per le imprese previsto dal ‘Decreto bollette’: scadenza domande slitta al 30 settembre

tregua fiscale

Mirco Conti

Proroga dei termini per aderire alle misure della “tregua fiscale”.
Il “decreto bollette” n. 34/2023 contiene la proroga dei termini di pagamento della cosiddetta “tregua fiscale” introdotta dalla Legge di bilancio 2023. I termini prorogati, che inizialmente erano fissati allo scorso 31 marzo, interessano il ravvedimento speciale, la cui scadenza è ora fissata al prossimo 30 settembre.

Il mese successivo, al 31 ottobre, è fissato il termine per il pagamento della prima rata della sanatoria delle irregolarità formali. Occorre però fare attenzione: il termine di presentazione della domanda telematica per la “rottamazione quater” delle cartelle esattoriali è rimasto invariato al 30 aprile 2023. Si ricorda che presentando domanda, il proprio debito potrà essere estinto senza pagare sanzioni, interessi, somme aggiunte e aggi, anche in modalità rateale.

L’importo sarà dunque ridotto al capitale originariamente dovuto, più all’eventuale rimborso spese per procedure esecutive e per i diritti di notifica. Si possono rottamare tutti i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se le cartelle non sono state ancora notificate ai debitori.
Vi possono rientrare in questa opportunità, anche le cartelle già interessate da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione: in questo caso gli obblighi di pagamento saranno sospesi alla presentazione della domanda e le dilazioni saranno automaticamente revocate.

Inoltre, l’Agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. La rottamazione quater si estende anche a eventuali carichi oggetto delle precedenti rottamazioni e del precedente saldo e stralcio, anche se i pagamenti sono stati interrotti.

Come ricordato, entro il 30 aprile sarà possibile presentare la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata delle proprie cartelle, utilizzando l’apposito modello dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ovvero delegando un intermediario abilitato, quale Cia o società di servizi partecipate.
Nel modello dovranno essere indicate le cartelle per le quali si vuole richiedere la definizione agevolata, il numero di rate scelto (è possibile dilazionare il pagamento in un massimo di 18 rate da versare entro 5 anni) e l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi in corso.

Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore quanto dovuto, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un massimo di 18 rate: in caso di rateazione la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2024, con gli interessi del 2% annuo.

In caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

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