Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2021 il D.L. 21 marzo 2021 n. 21 contenente Misure Urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Di seguito i principali interventi.

In particolare, l’art. 18 del decreto legge n. 21/2022 pubblicato sulla G.U. di lunedì 21/03/2022, introduce un contributo sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.

Il credito d’imposta:

a) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022;

b) è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In questo caso le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai CAF o professionisti abilitati all’apposizione dello stesso per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e IVA, Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni introdotte dal decreto in commento, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Attualmente, per poter presentare la domanda di contributo, occorre attendere:

  1. In caso di compensazione l’esistenza l’approvazione dei codici tributo;
  2. In caso di cessione sarà necessario oltre al visto di conformità anche la pubblicazione delle modalità operative.
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