CIA TURISMO VERDE | 30 giugno dichiarazione dell’imposta di soggiorno
Entro il 30 giugno 2024 le strutture ricettive sono tenute ad inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate (e non al Comune), la dichiarazione telematica sulla imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2023.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i gestori delle strutture ricettive ubicate presso i soli Comuni che hanno istituito l’imposta.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche nel caso in cui nella struttura non vi siano stati pernotti. L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell’importo dovuto.
Qui il link dove accedere, con istruzioni e modelli:
È possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione. Dopo aver effettuato l’accesso, la procedura sarà disponibile all’interno della scheda “Servizi” nella categoria “Dichiarazioni”.
La tassa di soggiorno viene richiesta al viaggiatore per ogni notte di permanenza presso una struttura ricettiva di qualsiasi tipo. Il principio alla base di questa imposta prevede che il turista, nel momento in cui si reca nel comune ove alloggia, usufruisca in parte dei servizi offerti da quel luogo. La tassa di soggiorno è destinata a finanziare tutti i servizi che possono essere fruiti dalla cittadinanza.
Ogni amministrazione comunale ha previsto scaglioni ed esenzioni di pagamento, pertanto la tassa di soggiorno è applicata in modo non uniforme su tutto il territorio nazionale. È quindi opportuno che il gestore della struttura ricettiva verifichi le disposizioni del Comune di appartenenza.
COME CONTEGGIARE LE PRESENZE AI FINI DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per la corretta e completa compilazione della comunicazione telematica è necessario dichiarare il numero delle presenze per trimestre e l’imposta applicata a notte per ciascun ospite. Per l’individuazione del numero effettivo delle presenze presso la struttura ricettive nei periodi sopra indicati, occorrerà fare riferimento alle comunicazioni ufficiali inviate alla Questura.
Relativamente alla registrazione delle presenze rimane fermo l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di cancellare i dati digitali o distruggere gli elenchi cartacei trasmessi alle Questure – normativa privacy – non appena generata la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati che, invece, deve essere conservata per la durata di cinque anni.