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Sicurezza: formazione lavoratori

La Cia di Ferrara ricorda  ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo 81/08 (Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti ovvero lavoratori, dirigenti e preposti una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza nonché il periodico aggiornamento. Sulla base di quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni tale aggiornamento, per tutte le figure sopra indicate e per ogni livello/categoria di rischio, ha cadenza quinquennale ed ha la durata minima di 6 ore. Il primo termine di aggiornamento obbligatorio è la data dell’11 gennaio 2017, ovvero cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione – 11 gennaio 2012 – dell’Accordo sopra richiamato. Gli adempimenti in materia di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda agricola un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo di livello nazionale o territoriale, così come previsto dal decreto interministeriale 27 marzo 2013.

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