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Agevolazioni contributive giovani agricoltori

La decontribuzione, a valere dall’anno 2017,si applica per ogni domanda di primo insediamento, a prescindere dalla collocazione territoriale dell’azienda. Hanno diritto alla decontribuzione i soggetti che si sono iscritti o si iscriveranno, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, negli elenchi Inps con la posizione di Titolari di nucleo Coltivatore Diretto ovvero di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e che, alla data di inizio dell’attività non hanno ancora compiuto i 40 anni, e non risultano iscritti negli elenchi Cd o IAP nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’attività.

 

MISURA DEL BENEFICIO E NON CUMULABILITÀ

Le misure del beneficio sono quelle indicate dalla legge e riportate nella circolare Inps:

  • Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi; 
  • Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero riguarda solo la contribuzione Ivs. Quindi, come giustamente precisato nella circolare Inps, restano dovuti il contributo per maternità (sia per i Cd che per gli Iap) e il contributo Inail (solo per i Cd, poiché gli Iap non sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali).

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